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Versetti biblici su Redemption: Of persons or property
Versetti su Of persons or property
Quando il tuo fratello sarà impoverito, e avrà venduto della sua possessione; se il suo prossimo parente, il qual per consanguinità avrà la ragion del riscatto, si presenta, egli potrà riscattar ciò che il suo fratello avrà venduto.
Ma, se alcuno, non avendo parente che per consanguinità abbia la ragion del riscatto, ricovera da sè stesso il modo, e trova quanto gli fa bisogno per lo suo riscatto;
allora conti le annate dopo la sua vendita, e restituisca il soprappiù a colui a chi avrà fatta la vendita, e rientri nella sua possessione.
Ma, s’egli non trova quanto gli fa bisogno per fargli il suo pagamento, resti quello ch’egli avrà venduto in man di colui che l’avrà comperato, fino all’anno del Giubileo; e nel Giubileo escane il comperatore, e rientri colui nella sua possessione.
E quando alcuno avrà venduta una casa da abitare, in città murata, siavi podestà di riscatto fino all’anno compiuto dopo la sua vendita; sia il termine del suo riscatto un anno intiero.
Ma se non è ricomperata infra il compiersi di un anno intiero, quella casa che è in città murata resterà assolutamente in proprio a colui che l’avrà comperata, e a’ suoi d’età in età; egli non sarà obbligato di uscirne nel Giubileo.
Ma le case delle ville, non intorniate di mura, sieno reputate come possessioni di terra; siavi ragion di riscatto per esse, ed escane il comperatore nel Giubileo.
Ma, quant’è alle città de’ Leviti, abbiano i Leviti in perpetuo ragion di ricompera in su le case delle città della lor possessione.
E colui de’ Leviti, che ricompererà alcuna casa, esca fuori della casa venduta, e della città della possession del venditore, nel Giubileo; perciocchè le case delle città de’ Leviti sono la lor possessione nel mezzo de’ figliuoli d’Israele.
Ma non vendansi i campi de’ contorni delle lor città; perciocchè sono loro una possessione perpetua.
Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando alcuno avrà fatto qualche singolar voto; quando egli avrà fatto voto di persone al Signore, sotto la tua estimazione;
l’estimazione che tu farai, d’un maschio di età di venti anni fino a sessant’anni, sia a cinquanta sicli d’argento, a siclo di Santuario.
E d’una femmina, sia la tua estimazione a trenta sicli.
E se è una persona di età da cinque anni a venti, sia la tua estimazione a venti sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.
E se è una persona di età da un mese a cinque anni, sia la tua estimazione a cinque sicli d’argento per lo maschio, e a tre sicli d’argento per la femmina.
E se è una persona di età da sessant’anni in su, sia la tua estimazione a quindici sicli per lo maschio, e a dieci sicli per la femmina.
E se colui che avrà fatto il voto sarà così povero, che non possa pagar la tua estimazione, presenti la persona votata davanti al Sacerdote, il qual ne faccia l’estimazione; facciala secondo la possibilità di colui che avrà fatto il voto.
E se il voto è di bestia della quale si offerisce offerta al Signore, tutto ciò che egli avrà di quella specie donato al Signore sia sacro.
Non cambila, e non permutila, buona per cattiva, nè cattiva per buono; e se pur permuta quella bestia con un’altra, così la bestia votata, come la bestia messa in iscambio suo, saranno sacre.
E se il voto è di qualunque bestia immonda, della quale non si offerisce offerta al Signore, presenti quella bestia davanti al Sacerdote.
E facciane il Sacerdote l’estimazione secondo che sarà buona o cattiva; facciasene secondo l’estimazione, che tu, o Sacerdote, ne avrai fatta.
E se pure egli vuol riscattarla, sopraggiunga il quinto del prezzo di essa, oltre alla tua estimazione.
E quando alcuno avrà consacrata la casa sua, per esser cosa sacra al Signore, apprezzila il Sacerdote, secondo che sarà buona o cattiva; resti fermo il suo prezzo, quale il Sacerdote le avrà posto.
E se pur colui che avrà consacrata la sua casa la vuol riscattare, sopraggiunga alla tua estimazione il quinto del prezzo di essa, e sia sua.
E se alcuno consacra al Signore dei campi della sua eredità, sia la tua estimazione a ragione della sementa di esso; la sementa d’un omer d’orzo sia estimata a cinquanta sicli di argento.