Isaia 5:8-23
8
Guai a quelli che aggiungon casa a casa, che uniscon campo a campo, finché non rimanga più spazio, e voi restiate soli ad abitare in mezzo al paese!
9
Questo m’ha detto all’orecchio l’Eterno degli eserciti: In verità queste case numerose saranno desolate, queste case grandi e belle saran private d’abitanti;
10
dieci iugeri di vigna non daranno che un bato, e un omer di seme non darà che un efa.
11
Guai a quelli che la mattina s’alzano di buon’ora per correr dietro alle bevande alcooliche, e fan tardi la sera, finché il vino l’infiammi!
12
La cetra, il saltèro, il tamburello, il flauto ed il vino, ecco i loro conviti! ma non pongon mente a quel che fa l’Eterno, e non considerano l’opera delle sue mani.
13
Perciò il mio popolo sen va in cattività per mancanza di conoscimento, la sua nobiltà muore di fame, e le sue folle sono inaridite dalla sete.
14
Perciò il soggiorno de’ morti s’è aperto bramoso, ed ha spalancata fuor di modo la gola; e laggiù scende lo splendore di Sion, la sua folla, il suo chiasso, e colui che in mezzo ad essa festeggia.
15
E l’uomo del volgo è umiliato, i grandi sono abbassati, e abbassati son gli sguardi alteri;
16
ma l’Eterno degli eserciti è esaltato mediante il giudizio e l’Iddio santo è santificato per la sua giustizia.
17
Gli agnelli pastureranno come nei loro pascoli, e gli stranieri divoreranno i campi deserti dei ricchi!
18
Guai a quelli che tiran l’iniquità con le corde del vizio, e il peccato con le corde d’un occhio,
19
e dicono: “Faccia presto, affretti l’opera sua, che noi la veggiamo! Venga e si eseguisca il disegno del Santo d’Israele, che noi lo conosciamo!”
20
Guai a quelli che chiaman bene il male, e male il bene, che mutan le tenebre in luce e la luce in tenebre, che mutan l’amaro in dolce e il dolce in amaro!
21
Guai a quelli che si reputano savi e si credono intelligenti!
22
Guai a quelli che son prodi nel bevere il vino, e valorosi nel mescolar le bevande alcooliche;
23
che assolvono il malvagio per un regalo, e privano il giusto del suo diritto!
Testo biblico: Riveduta 1927 (Luzzi) · Pubblico dominio