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Deuteronomio24

Norme sul divorzio e sulle seconde nozze

1
QUANDO alcuno avrà presa moglie, e sarà abitato con lei; se poi ella non gli aggrada, perchè egli avrà trovata in lei alcuna cosa brutta; scrivale il libello del ripudio, e diaglielo in mano; e così mandila fuor di casa sua.
2
E s’ella, essendo uscita di casa di colui, e andatasene, si marita ad un altro uomo;
3
e quest’ultimo marito prende ad odiarla, e le scrive il libello del ripudio, e glielo dà in mano, e la manda fuor di casa sua; ovvero, quest’ultimo marito, che se l’avea presa per moglie, muore;
4
non possa il suo primiero marito, il qual l’avea mandata via, tornare a prenderla per essergli moglie, dopo che avrà fatto ch’ella si sia contaminata; perchè ciò è cosa abbominevole nel cospetto del Signore; e non far sì che il paese che il Signore Iddio tuo ti dà in eredità, sia reo di peccato.

Protezione degli sposi novelli

5
Quando alcuno avrà presa novellamente moglie, non vada alla guerra, e non siagli imposto affare alcuno; stia esente in casa sua un anno, e sollazzi la sua moglie ch’egli avrà presa.

Protezione della vita e dei mezzi di sussistenza

6
NON prenda alcuno in pegno macine, non pur la mola disopra; perciocchè egli prenderebbe in pegno la vita del suo prossimo.
7
Quando si troverà alcuno che abbia rubato un uomo d’infra i suoi fratelli, figliuoli d’Israele, e ne abbia fatto traffico, e l’abbia venduto, muoia quel ladro; e togli il mal del mezzo di te.

Osservanza delle leggi sulla lebbra

8
Prendi guardia alla piaga della lebbra, per osservar diligentemente di far secondo tutto ciò che i sacerdoti Leviti vi avranno insegnato; prendete guardia di fare come io ho loro comandato.
9
Ricordati di ciò che il Signore Iddio tuo fece a Maria, nel cammino, dopo che foste usciti di Egitto.

Pratiche etiche nei prestiti

10
Quando tu farai alcun presto al tuo prossimo, non entrare in casa sua, per prender pegno da lui.
11
Stattene fuori, e portiti colui, al qual tu farai il presto, il pegno fuori.
12
E s’egli è povero uomo, non ti porre a giacere, avendo ancora il suo pegno.
13
Del tutto rendigli il pegno, al tramontar del sole; acciocchè egli possa giacer ne’ suoi panni, e ti benedica; e ciò ti sarà giustizia nel cospetto del Signore Iddio tuo.

Giustizia per i servi salariati

14
Non fraudare il mercenario povero e bisognoso, chi ch’egli si sia de’ tuoi fratelli, o de’ forestieri che saranno nel tuo paese, dentro alle tue porte.
15
Dagli il suo premio al suo giorno, e non tramonti il sole avanti che tu gliel’abbia dato; conciossiachè egli sia povero, e che l’anima sua s’erga a quello; acciocchè egli non gridi contro a te al Signore, e non vi sia in te peccato.

Responsabilità individuale nel giudizio

16
Non facciansi morire i padri per li figliuoli, nè i figliuoli per li padri; facciasi morir ciascuno per lo suo proprio peccato.

Equità nei giudizi verso i deboli

17
NON pervertire la ragione del forestiere, nè dell’orfano; e non prender in pegno i panni della vedova.
18
E ricordati che tu sei stato servo in Egitto, e che il Signore Iddio tuo te ne ha riscosso; perciò io ti comando che tu faccia questo.

Leggi sulla spigolatura e sulla carità

19
Quando tu avrai mietuta la tua ricolta nel tuo campo, e avrai dimenticata alcuna menata nel campo, non tornare indietro per prenderla; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova; acciocchè il Signore Iddio tuo ti benedica in tutta l’opera delle tue mani.
20
Quando tu avrai scossi i tuoi ulivi, non ricercare a ramo a ramo ciò che vi sarà rimasto dietro a te; sia per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.
21
Quando tu avrai vendemmiata la tua vigna, non raspollare i grappoli rimasti dietro a te; sieno per lo forestiere, per l’orfano, e per la vedova.
22
E ricordati che tu sei stato servo nel paese di Egitto; per ciò io ti comando che tu faccia questo.
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