Giustizia nei giudizi e pena umana
1
Quando sorgerà una lite fra alcuni, e verranno in giudizio, i giudici che li giudicheranno assolveranno l’innocente e condanneranno il colpevole.
2
E se il colpevole avrà meritato d’esser battuto, il giudice lo farà distendere per terra e battere in sua presenza, con un numero di colpi proporzionato alla gravità della sua colpa.
3
Gli farà dare non più di quaranta colpi, per tema che il tuo fratello resti avvilito agli occhi tuoi, qualora si oltrepassasse di molto questo numero di colpi.
4
Non metterai la musoliera al bue che trebbia il grano.
Testo biblico: Riveduta 1927 (Luzzi) · Pubblico dominio