La legge sui primogeniti degli animali
19
Consacrerai all’Eterno, il tuo Dio, ogni primogenito maschio che ti nascerà ne’ tuoi armenti e ne’ tuoi greggi. Non metterai al lavoro il primogenito della tua vacca, e non toserai il primogenito della tua pecora.
20
Li mangerai ogni anno con la tua famiglia, in presenza dell’Eterno, dell’Iddio tuo, nel luogo che l’Eterno avrà scelto.
21
E se l’animale ha qualche difetto, se è zoppo o cieco o ha qualche altro grave difetto, non lo sacrificherai all’Eterno, al tuo Dio;
22
lo mangerai entro le tue porte; colui che sarà impuro e colui che sarà puro ne mangeranno senza distinzione, come si mangia della gazzella e del cervo.
23
Però, non ne mangerai il sangue; lo spargerai per terra come acqua.
Testo biblico: Riveduta 1927 (Luzzi) · Pubblico dominio